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Sicurezza sui Cantieri Mobili

Campi di Interesse

L’elenco degli incidenti mortali nei luoghi di lavoro si allunga ogni giorno , fornendo al nostro paese un triste primato.
Molti di questi incidenti avvengono neproprio nel settore dell’edilizia, dove, spesso, le persone impiegate nei cantieri sono reclutate in maniera irregolare e prive anche delle più elementari  misure di igiene e salute sui luoghi di lavoro.

Non è un problema che deve lasciare indifferente coloro che non lne sono direttamente interessati perchè in realtà chiunque, nel momento in cui diventa committente di una ristrutturazione o della costruzione di un edifico, assume delle precise responsabilità.

La Legge 494 del 1996 ha introdotto la figura del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Costui deve essere un tecnico abilitato (per lo più il ruolo viene svolto da architetti, ingegneri o geometri) che abbia conseguito una particolare esperienza e frequentato un corso specifico di 120 ore.

Il suo compito, in fase di progettazione, è quello di predisporre il Piano di sicurezza e di coordinamento, che contiene tutte le misure indispensabili a garantire la sicurezza degli operatori nei cantieri e di terzi e l’indicazione degli specifici dispositivi di protezione individuale per ogni tipo di lavorazione.
In fase di esecuzione, il coordinatore deve vigilare sulla messa in atto di tali prescrizioni.

Il Piano di sicurezza e la notifica preliminare dell’apertura del cantiere all’ASL competente, diventano obbligatori al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

   i lavori hanno una durata superiore ai 200 uomini-giorno;
   sono presenti più ditte contemporaneamente;
   i lavori comportano rischi particolari.

Gli oneri relativi alla predisposizione del Piano sono a carico del committente.

Il Piano operativo di sicurezza (POS), è un adempimento obbligatorio che compete a tutte le imprese che operano in un cantiere.
Esso contiene tutte le prescrizioni che servono a prevenire, limitare o ridurre al limite i rischi connessi ai vari tipi di lavorazioni.

Un elemento particolarmente delicato nell’allestimento di un cantiere edile è costituito dai ponteggi.
Le aziende devono per questo predisporre un Pi.MUS, il Piano di montaggio, smontaggio e manutenzione dei ponteggi, che contiene i progetti particolareggiati e gli schemi costruttivi per l’allestimento di uno specifico ponteggio, nonché le regole da rispettare per un suo utilizzo sicuro.

Il  Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. N. 81/2008) è nato con l’intento di procedere al riordino e alla razionalizzazione di tutte le leggi italiane in materia, per  ottenere una maggiore efficacia delle tutele.
Il testo disciplina in particolare i lavori in edilizia al Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili).

Va comunque ricordato che è dovere di ogni committente assicurarsi che le imprese a cui affidano i lavori garantiscano il rispetto di tutte le norme di sicurezza.


IL COORDINATRE DELLA SICUREZZA

La figura del coordinatore per la sicurezza nella progettazione la troviamo nei cantieri dove c’è la presenza di più ditte esecutrici. I contorni della figura sono definiti chiaramente dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro nel secondo articolo, l’89, in apertura del “Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo I misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”.

Viene definita in questo modo: “Art. 89. (Definizioni) 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per: e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91”.

L’articolo 91 del D.lgs 81/08 rappresenta il passaggio della legge nel quale vengono espressamente indicate mansioni caratteristiche e funzioni del coordinatore.  Questi gli obblighi.

“Art. 91. (Obblighi del coordinatore per la progettazione) -  1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

   a) Redige il piano di sicurezza e di coordinamento (leggere PSC) di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
   b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ndr)”.

Il fascicolo citato nel punto b è un dossier che il coordinatore della progettazione deve predisporre nei riguardi sul cantiere e inerente le caratteristiche dell’opera. È diviso in tre capitoli, all’interno dei quali si deve indicare:

   “La descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti,  l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati)”.

Coordinare prevenzione e protezione

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera; le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. Misure da adottare prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a)accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

c) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi”.

Il documento deve includere anche indicazioni su come verranno adottate le misure succitate al fine di:

   Utilizzare le stesse in completa sicurezza;
   mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

Nomina

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve essere nominato per legge dal committente o dal responsabile dei lavori nominato dal committente stesso. Ne viene nominato uno anche in caso di più ditte esecutrici presenti in cantiere ( a meno che non si sia in presenza di un’opera che costi meno di 100.000 euro) e in caso di imprese affidatarie il committente o il responsabile dei lavori hanno l’obbligo di comunicarne il nome alle ditte terze.

Se è in possesso dei necessari requisiti il coordinatore per la progettazione può ricoprire anche il ruolo di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Infine, il coordinatore per la progettazione una volta nominato avrà il compito di essere il primo riferimento del committente o del responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione dell’opera, ed  essere la figura che deve vigilare sulle “misure generali di tutela”:
Al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
All’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Questi i documenti richiesti solitamente durante l’ispezione della ASL:

- organigramma aziendale con relative mansioni ed eventuali deleghe
- Valutazione dei rischi ex art.4 c.2 D.Lgs 626/94 - art 17-28 D.Lgs 81/08 – autocertificazione art. 29 c.5 D.Lgs 81/08
- Valutazione del rischio rumore art. 190 D.Lgs 81/08 – vibrazioni art. 102 D.Lgs 81/08
- Valutazione del rischio chimico art. 223 D.Lgs 81/08
- Valutazione del rischio cancerogeno art 236 D.Lgs 81/08
- Valutazione del rischio biologico art. 271 D.Lgs 81/08
- Piano Operativo di Sicurezza art. 96 lett. g D.Lgs 81/08
- Piano di Sicurezza e Coordinamento art. 100 D.Lgs 81/08
- PIMUS (piano di uso, montaggio e smontaggio dei ponteggi) art. 134 all. XXIII D.Lgs 81/08
- notifica preliminare art. 99 D.Lgs 81/08
- nomina di:
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi art. 17 lett. b D.Lgs 81/08
- Addetti all’emergenza, al pronto soccorso, alla prevenzione incendi art. 18 e 1 lett. B D.Lgs 81/08
- Medico Competente art. 18 c.l lett. a D.Lgs 81/08
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47 c.2 D.Lgs 81/08
- Certificato Prevenzione Incendi
- Denuncia di installazione dispositivi di messa a terra e scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01
- Autorizzazione in deroga art. 65 D.Lgs 81/08
- Attestati di informazione/formazione/addestramento art. 36-37
- Comunicazione degli infortuni (INAIL - IPSEMA) art. t 8 c. 1 lett. r.


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